di avv.giammatteo1 » 4 dic 2009, 16:49
E' sbagliato il mese..... cmq in basso trovi la sentenza.
Buon lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITTORIA Paolo - Presidente
Dott. SEGRETO Antonio - rel. Consigliere
Dott. AMATUCCI Alfonso - Consigliere
Dott. MANZO Gianfranco - Consigliere
Dott. SPIRITO Angelo - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
sul ricorso proposto da:
VITTORIA ASSICURAZIONI S.P.A., in persona dell'amministratore delegato e legale rappresentante pro tempore rag. G.R., elettivamente domiciliata in ROMA VIA PRINCIPESSA CLOTILDE 7, presso lo studio dell'avvocato TONUCCI MARIO, giusta procura speciale in data 22/06/2004, a rogito notaio Dott. Renata Mariella, n. rep. 12434, che la difende unitamente all'avvocato ALDO FRIGNANI;
- ricorrente -
contro
S.A.;
- intimato -
avverso la sentenza n. 989/2003 del Giudice di pace di CAVA DE' TIRRENI, depositata il 16/05/2003;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 20/12/2005 dal Consigliere Dott. Antonio SEGRETO;
udito per il ricorrente l'Avvocato Aldo Frignani che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DELLI PRISCOLI Mario che ha concluso per l'accoglimento del 2' motivo di ricorso, assorbiti gli altri motivi.
Svolgimento del processo
L'assicurato S.A., parte intimata in questa sede, convenne davanti al Giudice di pace di Cava dei Tirreni la società assicuratrice, Vittoria Assicurazioni s.p.a., per sentirla condannare al pagamento della somme corrispondenti al 20% di quanto versato a titolo di premio relativamente ad una polizza assicurativa r.c.a.
Sostenne che la restituzione della somma gli era dovuta giacchè la polizza suddetta era stata stipulata secondo le condizioni determinate dal cartello delle società Assicurazioni, il cui effetto era stato di maggiorare i prezzi in modo uniforme per tutto il mercato nazionale; maggiorazione calcolabile in via approssimativa nella misura appunto del 20%. Dedusse - che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato aveva inflitto alla società assicuratrice una sanzione pecuniaria, per violazione del divieto di cui alla L. n. 287 del 1990, art. 2. Si costituiva la convenuta che, oltre a contestare il fondamento della pretesa, eccepì, tra l'altro, l'incompetenza del Giudice di pace, per essere competente la Corte d'appello ai sensi della L. n. 287 del 1990, art. 33, la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti delle altre compagnie assicurative e l'infondatezza nel merito della domanda.
Il Giudice di pace, ritenuta la propria competenza, accoglieva la domanda condannando la convenuta al pagamento in favore dell'attore di una specifica somma.
Avverso questa sentenza la società assicuratrice indicata nell'epigrafe ha proposto ricorso per Cassazione, ed ha presentato anche memoria.
Non ha svolto attività difensiva l'intimato.
Motivi della decisione
1. Ritiene questa Corte che vada esaminato preliminarmente il secondo motivo di ricorso, - con cui la società ricorrente deduca la violazione della L. n. 287 del 1990, art. 33, lamentando che erroneamente il Giudice di pace aveva rigettato l'eccezione di incompetenza, negando la competenza della Corte d'Appello ed affermando la propria.
2. Il motivo è fondato.
In controversia del tutto analoga alla presente, le Sezioni Unite di questa Corte, alle quali la questione della sussistenza o meno della competenza della Corte d'Appello era stata rimessa quale questione di massima di particolare importanza, con sentenza 4 febbraio 2005, n. 2207, hanno ritenuto la Competenza della Corte d'Appello a norma dell'art. 33 della legge indicata.
I passaggi per pervenire alla declaratoria di competenza della Corte d'appello possono così sintetizzarsi.
La legittimazione ad agire a norma della L. n. 287 del 1990, art. 33, spetta anche al consumatore terzo estraneo all'intesa, sul rilievo che la legge antitrust non e la legge degli imprenditori soltanto ma è la legge dei soggetti del mercato, ovvero di chiunque abbia interesse, processualmente rilevante, alla conservazione del suo carattere competitivo.
Il contratto "a valle", ovvero il prodotto offerto al mercato (nel caso di specie il contratto d'assicurazione) costituisce lo sbocco dell'intesa, ne realizza gli effetti e li attua. Innanzi alla Corte d'appello dev'essere allegata un'intesa di cui si chiede la dichiarazione di nullità, ed altresì il suo effetto pregiudizievole da togliere attraverso il risarcimento. E colui che chiede la restituzione di ciò che ritiene aver pagato in esecuzione di un negozio concluso per effetto dell'intesa nulla, allega pur sempre quest'ultima e l'impossibilità giuridica che essa produca effetti.
In conclusione, affermano le Sezioni Unite che "a qualificare la domanda ed a determinare la competenza nel caso che ne occupa è la richiesta di accertamento di un'intesa e quindi di dichiararla nulla presupposto della domanda di eliminazione degli effetti anche attraverso l'eliminazione del sovrapprezzo". Di qui la competenza della Corte d'Appello a conoscere della domanda del consumatore.
In conclusione - condividendosi le conclusioni alle quali sono pervenute le Sezioni Unite - la sentenza impugnata va dichiarata cassata per essere competente in ordine alla domanda la Corte d'Appello.
Ai fini dell'individuazione della competenza per territorio della corte di appello, va considerato che nel caso di specie si verte in controversia tra consumatore e professionista e che la disposizione dettata dall'art. 1469 c.c., comma 3, n. 19; si interpreta nel senso che il legislatore, nelle controversie appunto tra consumatore e professionista, ha stabilito la competenza esclusiva del Giudice del luogo in cui il consumatore ha la residenza o il domicilio elettivo, presumendo vessatoria la clausola che preveda una diversa località come sede del foro competente, ancorchè coincidenti con uno di quelli individuabili sulla base del funzionamento dei vari criteri di collegamento stabiliti dal codice di rito per le controversie nascenti da contratto (Cass. S.U. 01/10/2003, n. 14669).
L'accoglimento del secondo motivo di ricorso comporta l'assorbimento dei restanti motivi, con cui la ricorrente fa valere in questa sede, quanto già costituì oggetto di eccezione nel giudizio di merito.
Pertanto, in accoglimento del secondo motivo di ricorso, va cassata l'impugnata sentenza e va dichiarata la competenza della Corte di Appello di Salerno, mentre restano assorbiti i restanti motivi.
Sussistono giusti motivi per la compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, dichiara assorbiti i restanti; cassa l'impugnata sentenza; dichiara la competenza della Corte di Appello di Salerno, alla quale rinvia la causa, assegnando il termine di giorni sessanta per la riassunzione; compensa tra le parti le spese dell'intero giudizio.
Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 24 gennaio 2006